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Superbonus 70%: come funziona nel 2024

Superbonus 70% 2024: soggetti interessati, nuove aliquote, spese agevolate, credito di imposta senza cessione o sconto in fattura, fondo indigenti e molto altro.

Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto rilancio, il Superbonus ha coinvolto oltre 461.433 edifici italiani tra condomini, edifici unifamiliari, unità immobiliari indipendenti e persino castelli con un totale di investimenti che ha sfiorato i 100 miliardi di euro.

E’ quanto emerge dal report dell’ENEA aggiornato al mese di dicembre 2023, che illustra molto plasticamente come il Superbonus è stato utilizzato nel corso di questi e in quale misura ha trainato il settore dell’edilizia.

Il Superbonus 2024 si presenta in una veste completamente rinnovata.

Superbonus 70% 2024: a chi spetta

Archiviata la percentuale del 110%, dal primo gennaio 2024 è terminata anche la stagione del 90% e il Superbonus sarà riconosciuto nella misura del 70% e soltanto ai condomini.

Per le unifamiliari (villette) lo sconto fiscale si è chiuso allo scoccare del 2024.

Il Superbonus 110%, così come lo abbiamo conosciuto finora, continuerà a essere in vigore solo nelle zone colpite dai terremoti, con il nome di Superbonus rafforzato.

Per il 2024, così come sancito dall’art. 119 comma b-bis del D.L. 34/2020, il beneficio riguarda solo:

  • condomini;
  • persone fisiche proprietarie di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari;
  • Onlus;
  • ADV;
  • APS.

Il Superbonus 70 potrà essere chiesto nel 2024 per

  • interventi di efficientamento energetico (isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione, installazione di impianti fotovoltaici, ecc.)
  • consolidamento statico o riduzione del rischio sismico
  • ristrutturazione edilizia (per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche)

SuperEcobonus 70%

Ricordiamo, in estrema sintesi, che è necessario effettuare almeno uno degli interventi considerati “trainanti”, cioè principali. Solo in presenza di uno o più di tali interventi è possibile includere nell’agevolazione anche interventi “trainati”, ossia considerati “secondari”.

Per fruire del SuperEcoBonus l’intervento “trainante” (anche unitamente a taluno degli interventi “trainati”) deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero,
se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata

Gli interventi trainanti di riqualificazione energetica sono i seguenti:

  1. interventi di isolamento termico degli involucri edilizi con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e gli interventi per la coibentazione del tetto;
    La detrazione per questi interventi non può essere superiore a:

    • 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
    • 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
    • 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
  2. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari; la detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
    La detrazione per questi interventi non può essere superiore a:

    • 20mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari;
    • 15mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari;
  3. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari.
    La detrazione per questi interventi è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad 30mila euro.

Sono interventi di riqualificazione energetica “trainati” (che possono fruire del Super-EcoBonus solo se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti”):

  1. Tutti gli interventi di efficientamento energetico
  2. L’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici. La detrazione spetta per importo non superiore ad 48mila euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. In caso di interventi di recupero edilizio il predetto limite di spesa è ridotto ad  1.600 euro per ogni kW di potenza nominale.
  3. L’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati di cui sopra; la detrazione spetta per un importo non superiore ad 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kW di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
  4. L’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. La detrazione per questi interventi non può essere superiore a 2.000 euro (per gli edifici unifamiliari o per unità immobiliari in edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno), 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine, 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine).

SuperSismabonus 70%

Gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sono interventi sempre “trainanti” che possono pertanto fruire del Superbonus senza dover essere abbinati ad altri interventi.

Il Super-SismaBonus è riconosciuto anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di riduzione del rischio sismico nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

Gli interventi vanno realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3; dall’intervento deve derivare una riduzione del rischio tale da determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore

La detrazione del 70% si applica su un ammontare massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno e vanno ripartite in 5 quote annuali di pari importo.

Superbonus per interventi combinati

Nel caso in cui gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali siano combinati con lavori di riqualificazione energetica che coinvolgono almeno il 25% della superficie disperdente dell’edificio, vengono riconosciuti ulteriori incentivi:

  • detrazione dell‘80% se determinano il passaggio di una classe di rischio inferiore
  • detrazione dell’85% se gli interventi permettono all’edificio di ottenere 2 classi di rischio inferiore

In questa circostanza particolare, la spesa massima su cui calcolare la detrazione è di 136mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari presenti nell’edificio. Questa somma può essere ripartita in 10 quote annuali.

Tali condizioni di detrazione si applicano agli edifici condominiali situati nei Comuni che rientrano nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Inoltre, è necessario che i lavori siano finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica dell’edificio.

Superbonus 70% per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Possono essere agevolati con il Superbonus 70% anche gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi nonché alla
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per
le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Si tratta di un “intervento trainato”: per poter usufruire del Super-Bonus, è, infatti, necessario abbinare l’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche ad almeno uno degli “interventi trainanti” di efficientamento energetico ovvero di riduzione del rischio sismico.

Superbonus 70%: stop a cessione del credito e sconto in fattura

Attualmente quando parliamo di cessione del credito e dello sconto in fattura ci salta in mente l’art. 121 del D.L. 34/2020 nella sua originaria stesura e senza limitazioni.

Ma nello scenario odierno l’art. 121 del D.L. 34/2020, riguardante gli interventi riferiti all’art. 119 dello stesso decreto, si trova a dover rispettare delle limitazioni imposte in primis dal D.L. 11/2023 e dal D.L. 39/2024, i quali come sappiamo hanno portato con loro ad un blocco sostanziale della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Difatti, è possibile usufruire dell’opzioni sopraindicate a condizione che entro la data di entrata in vigore del D.L.11/2023 siano state presentate la delibera assembleareCILAS e che alla data del 30 marzo 2024 risulti l’effettivo avvio dei lavori con pagamento di spese comprovate da fatture così come imposto dal decreto taglia crediti. In caso non siano state rispettate le dovute scadenze non sarà più possibile procedere nel 2024 con le opzioni previste dall’art. 121 del D.L. 34/2020, ma si potrà fruire dell’agevolazione in maniera diretta.

Superbonus 70% e fondo indigenti

Il D.L. 212/2023 è stato realizzato un fondo per i soggetti con un reddito di riferimento, non ISEE, pari o inferiore a 15.000 €. Il fondo in esame potrà essere utilizzato fino al 31 ottobre 2024. Esso:

  • non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi,
  • ha lo scopo di compensare la differenza tra l’originaria aliquota del 110% e quella attuale del 70%,

ma soltanto per i lavori che entro il 31 dicembre 2023, hanno raggiunto uno stato di avanzamento pari al 60%.

Il Superbonus 70% riguarderà tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, con un massimale di spesa che varia in base alla tipologia dei lavori.

Alessandro Zanetti.

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