Skip to content

Bonus ristrutturazione 2022: come funziona, a chi spetta, novità

Come funziona il Bonus ristrutturazione 2022, a chi spetta e quali interventi copre. Ecco la guida dettagliata sull’agevolazione fiscale con tutta la normativa e le ultime novità

 

Il bonus ristrutturazione 2022 è un incentivo per coloro che effettuano lavori di tipo edilizio in un edificio abitativo.

Si tratta di una detrazione del 50% sull’IRPEF, fino a massimo 96.000 euro di spesa per interventi di riqualificazione edilizia, manutenzione straordinaria e ordinaria. La Legge di Bilancio ha prorogato la misura, insieme a tutti i bonus edilizi, sino alla fine del 2024.

Scopriamo insieme come funziona il bonus ristrutturazione 2022, quali sono i lavori ammessi, gli adempimenti per la cessione del credito e lo sconto in fattura, nonché tutte le informazioni utili per accedere all’agevolazione gestita dall’Agenzia delle Entrate.

BONUS RISTRUTTURAZIONE, CHE COS’È

Il bonus ristrutturazione 2022 è una detrazione fiscale del 50% sull’IRPEF destinata a chi effettua lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in condominio o in edifici singoli. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, la detrazione è pari al 50%, deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.

COME È NATO E COSA CAMBIA NEL 2022

Introdotto per la prima volta dall’articolo 16-bis del DPR 917 del 1986 nel tempo il bonus ristrutturazioni è stato potenziato con il Decreto Legge giugno 2013, n. 63 (articolo 16, comma 1). Grazie al Decreto Rilancio è stata introdotta la possibilità di optare, in alternativa alla detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Nella Manovra finanziaria 2021 è stato innalzato al 50% e con la legge di Bilancio 2022 il bonus è stato esteso fino al 31 dicembre 2024 e confermato alle stesse condizioni. Dal 2022, per contrastare le frodi, vengono introdotti nuovi adempimenti relativi alla cessione del credito e lo sconto in fattura, che spieghiamo nel dettaglio più avanti nel paragrafo dedicato al decreto anti frode. Operativamente dal 1° gennaio 2022 i contribuenti hanno la possibilità di portare in detrazione fiscale al 50% le spese sostenute per i lavori di riqualificazione edilizia, manutenzione straordinaria e ordinaria (per i condomini) per un importo di spesa massimo di 96.000 euro. Il nuovo bonus ristrutturazione rientra dunque, tra i bonus casa 2022.

A CHI SPETTA

Il bonus ristrutturazioni 2022 può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento delle imposte sui redditi, residenti o non residenti in Italia. Nello specifico, possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:

  • proprietario o il nudo proprietario;
  • titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • inquilino o il comodatario;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • i soci delle società semplici;
  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile;
  • coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

In questi ultimi tre casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile. La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione d’inizio lavori.

IL “TRASFERIMENTO” DEL BONUS

Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del “bonus” si trasferiscono automaticamente. Ciò a meno che non intervenga un accordo diverso tra le parti. Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.

LAVORI AMMESSI AL BONUS RISTRUTTURAZIONE 2022

I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale del bonus ristrutturazione 2022 sono:

  • quelli elencati nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. In particolare, si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
  • i lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (Articolo 3 del DPR 380 del 2001), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali (ovvero i condomini);
  • quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • i lavori relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
  • quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
  • i lavori per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

 

  • quelli di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. L’agevolazione compete anche per la semplice riparazione d’impianti insicuri realizzati su immobili. Cioè vale per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante. Tra le opere agevolabili rientrano l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione del corrimano;
  • i lavori relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti. In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili;
  • quelli finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;
  • gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

ALTRE SPESE AGEVOLABILI

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo d’intervento;
  • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 22 gennaio 2008, n. 37 – ex legge 46 DEL 1990 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (Legge 1083 del 1971);
  • spese per l’acquisto dei materiali;
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie d’inizio lavori;
  • gli oneri di urbanizzazione;
  • altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (Decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono dunque ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni (condomini). In tal caso, la detrazione spetta a ogni condomino in base alla quota millesimale. Per conoscere tutte le novità tecniche aggiornate, vi consigliamo di leggere la Circolare AdE n. 23 del 23 giugno 2022.

QUALI LAVORI NON SONO AGEVOLABILI

La detrazione del bonus ristrutturazione 2022 compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione IRPEF del 19%.

In merito alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza. Ad esempio non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas.

Infine, per la prevenzione degli atti illeciti, non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.

ALCUNI ESEMPI DI SPESE DETRAIBILI

Ai fini esplicativi, ecco alcuni esempi di lavori di manutenzione ordinaria per cui è riconosciuto il bonus ristrutturazione 2022:

  • sostituzione d’infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia d’infisso;
  • installazione di ascensori e scale di sicurezza;
  • realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;
  • rifacimento di scale e rampe;
  • interventi finalizzati al risparmio energetico;
  • recinzione dell’area privata;
  • costruzione di scale interne.

Come stabilito infatti, dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 57 del 1998, la spesa sostenuta per interventi singolarmente non agevolabili (manutenzione ordinaria) si somma al totale degli oneri detraibili qualora integrata o correlata a interventi di categorie diverse per i quali compete la detrazione d’imposta. Dunque, tale agevolazione può diventare un bonus ristrutturazione per il bagno, per la cucina oltre che ideale per il restyling straordinario di una casa.

AGEVOLAZIONI EXTRA

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire, oltre che del bonus ristrutturazioni 2022, anche dell’aliquota IVA ridotta al 10%. A seconda del tipo d’intervento, l’agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni. Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%. Si tratta, in particolare:

  • delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione;
  • dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con DPR n. 380 del 2001;
  • delle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).

L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

INTERVENTI ANTISISMICI

Il bonus ristrutturazioni 2022 apre anche le porte a un’altra agevolazione riconfermata. Per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 per interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%. L’articolo 1 comma 29 della Legge di Bilancio 2022 proroga anche questo bonus per tutto il 2022 ovvero fino al prossimo 31 dicembre. Tale agevolazione è da calcolare su un importo complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. L’agevolazione è fruibile in 5 rate annuali di pari importo.
La detrazione sale al 70%, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero all’80%, se si passa a due classi di rischio inferiori.
Il beneficio fiscale è maggiore in caso d’interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali:

  • 75%, se c’è passaggio a una classe di rischio inferiore;
  • 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

Sul Sismabonus – un “ramo” del bonus ristrutturazione 2022 – l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una specifica guida che potete consultare qui. Intanto si è in attesa dell’aggiornamento della guida dell’Agenzia delle Entrate sulle nuove modalità operative ed eventuali modifiche per il Sismabonus per l’anno 2022.

INTERVENTI ESEGUITI DA IMPRESE DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE

La detrazione spetta anche nel caso degli interventi citati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfettario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di IVA). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA

Così come previsto nell’articolo 121 del Decreto Rilancio, i soggetti che negli anni 2020 e 2021 hanno sostenuto spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • sconto in fattura: ovvero un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, d’importo pari alla detrazione spettante. È prevista la facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • cessione del credito d’imposta: ovvero cessione del credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

NOVITÀ DAL 1° MAGGIO 2022

Come riepilogato dalla Circolare n.19 dell’Agenzia delle Entrate, con il Decreto Superbonus, con il Decreto Sostegni ter, Frodi, il Decreto Bollette e il Decreto Aiuti cambiano le norme per la cessione dei crediti. In particolare, a partire dal 1° maggio 2022:

  • Il Decreto Sostegni Ter ha stabilito che dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione;
  • come stabilito dal Decreto Aiuti, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere i crediti direttamente ai correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali. Per i correntisti cessionari del credito non è possibile però cederlo successivamente;
  • entra in vigore anche il divieto di cessione parziale, già previsto dal Decreto Rilancio. In base a tale divieto, i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla “prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”. Per tale ragione, il testo del Decreto Superbonus 2022 ha stabilito che al credito sia attribuito “un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni”, da applicarsi alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate;
  • con il Decreto Superbonus, cambiano i tempi sull’utilizzo dei crediti d’imposta riguardanti le cessioni dei crediti o gli sconti in fattura, nel caso di sequestro penale. L’uso può avvenire una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro e con l’aumento di un periodo pari alla durata del sequestro, entro l’anno.

C’è poi la circolare n. 19 del 2022 spiega come optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione o all’acquisto di garage o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. A partire dal 1° gennaio 2022, i contribuenti possono scegliere di cedere il credito relativo alle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021 oppure di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento agli importi versati a partire dal 2022. I contribuenti che non hanno ancora acquistato il box possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli eventuali acconti versati a partire dal 1° gennaio 2022. In questo caso sarà necessario registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo entro la data di invio della comunicazione delle opzioni all’Agenzia.

I NUOVI OBBLIGHI PER IL 2022, DECRETO ANTI FRODE

Il bonus ristrutturazione 2022, confermato dalla legge di Bilancio 2022, rinnova per il prossimo anno le stesse modalità ma ci sono nuovi obblighi arrivati con il Decreto Anti Frode che interessa anche il Superbonus 110 % per il 2022, come si legge in questo articolo.
In particolare:

  • VISTO DI CONFORMITÀ: per usufruire di una delle due opzioni (cessione del credito o sconto in fattura) sarà necessaria la comunicazione del professionista che ha apposto il visto di conformità e che ha quindi effettuato il primo controllo documentale sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare del bonus ristrutturazione;
  • ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ: è stato introdotto l’obbligo di presentare l’attestazione di congruità delle spese rilasciata da un tecnico abilitato che dovrà accertare che nell’esecuzione dei lavori sia stato rispettato il limite massimo dei costi ammissibili per tipologia di intervento. A tal fine, il Ministero della Transizione Ecologica pubblicherà un prezzario specifico, in attesa del quale si potrà fare riferimento alle somme indicate dalle Regioni o dalle Province autonome. Altrimenti si potrà fare riferimento in difetto, ai valori di mercato previsti in base al luogo dell’intervento.

Le indicazioni sulle novità previste dal Decreto Legge 11 novembre 2021, n. 157 sono state pubblicate sulla Circolare n. 16/E del 29 novembre 2021. L’obiettivo è scongiurare le frodi. A tal fine, il Decreto Superbonus 2022 ha previsto da 2 a 5 anni di reclusione e da 50.000 fino a 100.000 euro di multa per i tecnici abilitati disonesti.

LA COMUNICAZIONE PER CESSIONE CREDITO E SCONTO IN FATTURA

Intanto, il 15 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha anche riaperto il canale per comunicare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura che era stato temporaneamente chiuso per adeguare la piattaforma informatica alle modifiche introdotte. Per avere maggiori informazioni tecnico fiscali sulle novità introdotte dagli ultimi decreti emergenziali, anti frodi e dalla Legge di Bilancio 2022 ancor prima, vi consigliamo di leggere la Circolare 19/E del 27 maggio 2022 e il Provvedimento 202205 del 10 giugno 2022.

La scadenza per la comunicazione su sconto e cessione del credito era stata prima fissata al 29 aprile 2022 e poi prorogata al 15 ottobre 2022. Questa proroga, vale solo per l’esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura da parte di soggetti passivi IRES e partite IVA. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito poi, con uno schema, come funzionano sconti e cessioni con le novità introdotte con i vari provvedimenti normativi citati e relativamente all’avvenuta comunicazione. Nello specifico, per le prime cessioni o sconti funziona in questo modo:

  • per quelli comunicati entro il 16 febbraio 2022, i crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque e 2 volte solo a soggetti “qualificati”. Ad esempio, banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione;
  • relativamente a quelle comunicate dal 17 febbraio 2022, i crediti possono essere ceduti soltanto 2 volte a soggetti “qualificati”;
  • per gli sconti comunicati dal 17 febbraio 2022, i crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque e 2 volte a soggetti “qualificati”.

Per le cessioni successive alla prima, invece:

  • relativamente a quelle comunicate entro il 16 febbraio 2022, i crediti possono essere ceduti una volta a chiunque e 2 volte a soggetti “qualificati”;
  • per quelle comunicate entro il 16 febbraio 2022 e con cessione a chiunque comunicata dal 17 febbraio 2022, i crediti possono essere ceduti soltanto 2 volte a soggetti “qualificati”.

DOCUMENTI UTILI E NUOVI MODELLI

L’AdE ha anche messo a disposizione degli utenti i nuovi modelli per chiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito secondo le disposizioni del Decreto Antifrodi e del Decreto Sostegni Ter. Infatti è stato rilasciato in Modello di comunicazione (Pdf 43 Kb) che serve a riferire la modalità scelta per l’istanza, le istruzioni per la compilazione (Pdf 70 Kb) e una guida sulle specifiche tecniche. Disponibili dal 28 gennaio 2022 anche le nuove FAQ aggiornate alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 e dai successivi decreti citati.

COME PAGARE LE FATTURE RELATIVE AI LAVORI

Per pagare le fatture relative ai lavori utili ad ottenere il bonus ristrutturazioni 2022, bisognerà utilizzare un bonifico bancario o postale parlante. Ovvero all’interno, dovranno essere indicati i seguenti dati:

  • causale del versamento: “Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917 del 1986”;
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • Partita IVA o codice fiscale del beneficiario del pagamento.

Il bonus ristrutturazione 2022 può essere richiesto anche se i lavori sono stati pagati con un finanziamento. In questo caso la società finanziaria dovrà pagare tramite bonifico, seguendo tutte le indicazioni per la compilazione (indicando il CF del soggetto per il quale si effettua il pagamento). Anche in tal caso, il titolare dell’agevolazione fiscale dovrà conservare la ricevuta del bonifico.

COME RICHIEDERE IL BONUS RISTRUTTURAZIONE 2022

Il bonus ristrutturazioni può essere richiesto con l’aiuto di un CAF o del proprio consulente fiscale in tre modalità:

  • in fase di dichiarazione dei redditi, con la presentazione del modello 730 o del modello Unico. L’importo detraibile va suddiviso in 10 quote annuali d’importo pari. Per facilitare questa modalità, l’Agenzia delle Entrate ha anche messo a disposizione degli specifici modelli di dichiarazione;
  • con sconto immediato in fattura;
  • mediante credito d’imposta cedibile ai soggetti autorizzati come banche, intermediari finanziari e fornitori.

COME RICHIEDERE LO SCONTO IN FATTURA O LA CESSIONE DEL CREDITO

Chi intende esercitare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, dovrà trasmettere un modulo telematico all’Agenzia delle Entrate, tramite la procedura web disponibile nella sezione “Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”. La comunicazione può essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. Se si tratta di una cessione o sconto in fattura per lavori per cui non è richiesto il visto di conformità o in caso di cessioni a catena, la scadenza per la comunicazione è fissata al 16 febbraio 2022. Ciò, stando alla proroga del Sostegni Ter e ai tempi necessari all’adeguamento del software.

MODELLI, ISTRUZIONI E GUIDA

In virtù delle ultime disposizioni previste dal Decreto Sostegni Ter, l’Agenzia delle Entrate ha anche messo a disposizione degli utenti i nuovi modelli per chiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito. Infatti è stato rilasciato in Modello di comunicazione (Pdf 43 Kb) che serve a riferire la modalità scelta per l’istanza, le istruzioni per la compilazione (Pdf 70 Kb) e una guida sulle specifiche tecniche. Disponibili dal 28 gennaio 2022 anche le nuove FAQ aggiornate alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 e dai successivi decreti citati.

OBBLIGO COMUNICAZIONE ENEA

Anche per i lavori che rientrano nel bonus ristrutturazione 2022, qualora rientranti in quelli con obiettivi di risparmio energetico, sarà necessario inviare la comunicazione ENEA. L’obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 e in vigore anche nel 2019 e nel 2020, è stato confermato anche per il 2022. L’obbligo è rivolto soltanto ad alcune tipologie di lavori e sul sito dell’ENEA è specificato quali sono.

Ci sono 90 giorni di tempo per inviare la comunicazione ENEA in questa sezione del sito. ENEA ha anche messo a disposizione degli utenti questa guida in cui si specificano tutti i dettagli sul bonus ristrutturazione e su come effettuare la dovuta comunicazione.

DOCUMENTI DA ESIBIRE E CONSERVARE

Per il bonus ristrutturazioni 2022 occorre, poi, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti, così come indicato nel Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2021:

  • le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
  • domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
  • ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta;
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali;
  • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
  • comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda Sanitaria Locale. Va inviata prima di iniziare i lavori, con una comunicazione con raccomandata A/R, tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla ASL;
  • fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute;
  • ricevute dei bonifici di pagamento.

CUMULABILITÀ CON LA DETRAZIONE IRPEF PER IL RISPARMIO ENERGETICO

La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per gli stessi interventi dalle disposizioni sulla riqualificazione energetica degli edifici (detrazione attualmente pari al 65%). Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per la riqualificazione energetica che in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente può fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio. Per ogni altro chiarimento tecnico, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione questa guida.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR (Pdf 1 Mb)

Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63

Testo della Legge di Bilancio 2022  (Pdf 2 Mb) pubblicato sulla Gazzetta Serie Generale n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 49

Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, (Pdf 333 Kb) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.21 del 27-01-2022.

Testo del Decreto 25 febbraio 2022, n. 13 (Pdf 97 Kb) pubblicato sulla Gazzetta Serie Generale n.47 del 25-02-2022

Circolare AdE n. 23 del 23 giugno 2022 (Pdf 1 Mb).

Alessandro Zanetti.

Torna su