La certificazione F-Gas è un documento obbligatorio che certifica tutto il personale e le imprese che gestiscono i gas gas fluorurati (f-gas), responsabili dell’effetto serra.
Questo serve per ottenere una più grande soddisfazione da parte della clientela e una garanzia professionale di chi opera in tale settore.
Certificazione F-GAS: il quadro normativo
La certificazione è regolamentata dal DPR n. 43/2012 recante l’attuazione del regolamento n. 842/2006 della Comunità Europea.
Nel marzo 2018, è stato approvato in esame preliminare dal consiglio dei Ministri, il regolamento da adottare mediante il Decreto del Presidente della Repubblica, che attua il Regolamento UE n. 517/2014.
Tra le diverse attività introdotte nel nuovo DPR, vi saranno sicuramente disposizioni in merito alla risoluzione di alcuni problemi che erano già presenti nel settore.
Il legislatore, ha deciso che chi è iscirtto al registro senza una regolare certificazione, potrebbe essere cancellato automaticamente dal Registro.
Tale disposizione varrà sia per persone fisiche che per le imprese che non si regolarizzano conseguendo una certificazione entro 8 mesi dall’iscrizione al Registro stesso.
Certificazione F-Gas: a chi si rivolge?
La normativa, impone l’obbligo di attestazione e certificazione F-Gas a:
- Persone che svolgono attività di controllo delle perdite su applicazioni contenenti gas fluorurati ad effetto serra, recupero di gas fluorurati ad effetto serra, installazione e manutenzione su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra; a seguito di un esame teorico e pratico;
- Persone che svolgono attività di controlo delle perdite su applicazioni contenenti gas fluorurati ad effetto serra, recupero dei gas fluorurati ad effetto serra anche da estintori, installazione emanutenzione su impianti fissi di rpotezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra in possesso di un certificato provvisorio ed entro sei mesi devono ottenere la certificazione definitiva;
- Persone che svolgono attività di recupero dei gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione e dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, specificatamente ai veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente ed ai veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t., celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; a seguito del completamento di un corso di formazione.
La certificazione dev’essere ottenuta sia da persone fisiche che da imprese che svolgono le attività sopra elencate.
Infine, la certificazione delle competenze del personale viene riconosciuta con il “Patentino del Frigorista” e quella per le imprese, con la “Certificazione degli strumenti e delle procedure”.
Decreto F Gas: è arrivata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Il 9 gennaio 2019, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 con l’attuazione del Regolamento (CE) N. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati ad effetto serra.
Il D.P.R. n. 146/2018 che entrerà in vigore il 24 gennaio 2019, definisce le modalità di attuazione del Regolamento (UE) n. 517/2014, relativo ai seguenti aspetti:
- L’individuazione delle autorità di competenza;
- L’adeguamento del sistema di certificazione istituto con il D.P.R. n. 43/2012, in particolare le procedure per:
- L’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per le attività disciplinate dal Regolamento e dai relativi regolamenti europei di esecuzione;
- La designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese;
- La certificazione degli organismi di attestazione di formazione delle persone;
- La certificazione, l’attestazione e l’iscrizione al Registro telematico nazionale per le persone fisiche e le imprese;
- Il rilascio di esenzioni e deroghe all’obbligo di certificazione per le persone fisiche;
- Il riconoscimento dei certificati delle persone fisiche e delle imprese, rilasciati in un altro Stato membro.
- L’individuazione degli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica dell’accuratezza dei dati;
- L’implementazione del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (istituto DPR n. 43/2012), che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, così come la trasparenza delle stesse attività;
- La costituzione e la gestione di una Banca Dati, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n.517/2014, per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati ad effetto serra e delle apparecchiature contenenti tali gas, nonché alle attività di installazione,manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature;
- L’individuazione di sistemi di comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 20, del Regolamento (UE) n. 517/2014, per la raccolta di dati sulle emissioni dei settori rientranti nel campo di applicazione dello stesso regolamento;
- L’etichettatura delle apparecchiature ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068.
A partire dal 24 gennaio 2019, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.